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La fine del matrimonio riparatore
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La fine del matrimonio riparatore
Il 10 Agosto 1981 segna una svolta nella lotta contro le violenze sessuali sulle donne italiane, con l'abolizione del "matrimonio riparatore" attraverso la legge n. 442/1981.

In base all'articolo 544 del codice penale, chiunque commettesse violenza carnale o atti di libidine violenti contro una donna poteva estinguere automaticamente tali reati sposando la vittima. Questo matrimonio, definito "riparatore", cancellava le conseguenze penali del crimine e rimuoveva il disonore sociale associato alla perdita della verginità al di fuori del matrimonio.

Questi reati erano considerati delitti contro la moralità pubblica e il buon costume, piuttosto che come violazioni della libertà personale. L'accento era posto sullo scandalo della perdita della verginità al di fuori del matrimonio, piuttosto che sullo stupro in sé.

Una volta contratto il matrimonio riparatore, non era più necessario affrontare un processo per stabilire le circostanze del rapporto sessuale. Il consenso della donna non aveva più importanza agli occhi della società e della giustizia.

Spesso, le donne e le loro famiglie preferivano accettare il matrimonio riparatore piuttosto che affrontare un processo penale pubblico che avrebbe reso noto l'abuso sessuale.

L'abolizione del matrimonio riparatore è in gran parte dovuta all'azione coraggiosa di Franca Viola, la prima donna a opporsi al matrimonio con il suo stupratore nel dicembre del '65. Questo gesto, avvenuto in Sicilia, suscitò scalpore e spinse alla coscienza pubblica italiana, anche se ci vollero quindici anni prima che fosse abolito definitivamente.

Oggi, fortunatamente, viviamo in una società radicalmente diversa, dove c'è piena parità di genere e la violenza sessuale è un crimine punito con pene che vanno da cinque a dieci anni di reclusione, senza alcuna attenuante. Va sottolineato che lo stupro nei confronti del coniuge o di una persona con cui si è avuta una relazione sentimentale costituisce un'aggravante che può portare fino a dodici anni di reclusione.

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